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Legislazione socio-assistenziale e previdenziale

Le caratteristiche delle Malattie Rare e le problematiche legate agli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e assistenziali comportano un notevole impegno da parte delle persone coinvolte. 

Questo cammino si compie con la partecipazione di diversi protagonisti, che dovrebbero interagire al meglio per raggiungere i risultati desiderati.  Dunque: paziente, famigliari del paziente, professionisti della sanità, psicologi, assistenti sociali, insegnanti. Inoltre sono attive molte associazioni di volontari che si dedicano alla conoscenza e alla comunicazione dell'esistenza delle malattie rare e al mantenimento dei legami fra i pazienti e fra i famigliari.

Le informazioni qui riportate costituiscono una breve guida per affrontare la vasta e complessa materia legislativa che si occupa di disabilità, invalidità e malattia rara. Vi invitiamo quindi alla consultazione di questa sezione, ad inviare suggerimenti e a segnalare eventuali leggi mancanti.


SCUOLA E MINORI

La Legge 30 Marzo, 1971 n.118 (in formato pdf), ha sancito il diritto dei mutilati e degli invalidi civili ad usufruire dei servizi primari, fra cui il diritto alla scuola. Per invalidi civili e mutilati si intendono quelle persone affette da minorazioni congenite o acquisite, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e , nel caso dei minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Gli articoli relativi alla scuola sono:

La Legge 4 Agosto, 1977 n.517 (in formato pdf), rappresenta il punto di riferimento più importante per il riconoscimento del diritto a frequentare le scuole pubbliche comuni a tutti, da parte dei portatori di handicap e disabili. Questo porta in parte al superamento della concezione della scuola organizzata sul principio di selezione che portando all'istituzione di classi o scuole "speciali" ha trasformato il concetto di selezione nell'opposto di quello di integrazione. Nell'ambito delle sue attività ad esempio, la scuola deve attuare forme di integrazione con la prestazione di insegnanti specializzati.
Nello specifico agli articoli n. 2 e n. 7 afferma : "Deve essere assicurata la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali."

La Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf) per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap detta i principi generali dell'ordinamento in materia di famiglia, scuola, lavoro e società.
Gli articoli della legge dedicati alla scuola sono molti e ben approfonditi:

La legge n. 9, 20 gennaio 1999 predispone le disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione da 8 a 10 anni, elevando quindi il limite di obbligatorietà dai 14 anni ai 16 anni d'età.
Nell'articolo n. 1, al punto 9 si afferma: "Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

La legge quadro n. 328, 8 novembre 2000 (in formato pdf) che si occupa della "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" afferma all'art. n. 14 "Progetti individuali per le persone disabili" che, per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni in intesa con le aziende di unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
All'art. n.16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" la legge dice che questo sistema integrato riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere ecc., e assicura un ruolo di partecipazione attiva con livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale.

La legge n. 4, 10 gennaio 2004: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", afferma che tali disposizioni si applichino a tutto il materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado e stabilisce che le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedano sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.


CULTURA

Il Decreto Ministeriale n. 239, 20 aprile 2006 (in formato pdf), sostituisce l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 507, 11 dicembre 1997 che indicava i soggetti aventi diritto all'ingresso libero e gratuito negli istituti e luoghi di cultura, ovvero: monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. Il nuovo decreto ha esteso il diritto di ingresso gratuito alle persone disabili. In particolare sancisce che l'ingresso gratuito è riservato ai cittadini dell'Unione Europea "portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria".


LAVORO

La prima legge a trattare le problematiche relative al lavoro, per gli invalidi civili e i mutilati è Legge 30 Marzo, 1971 n.118 (in formato pdf).

Nella Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf), diversi articoli sono riservati al diritto al lavoro delle persone portatrici di handicap:

La legge n. 68, 12 Marzo 1999 (in formato pdf), intitolata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Si applica:

  1. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo
  2. alle persone invalide del lavoro
  3. alle persone non vedenti o sordomute
  4. alle persone invalide di guerra, civili e per servizio

C'è inoltre il DPR n.333 del 10 ottobre 2000 (in formato pdf), con cui viene emanato il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

La legge regionale del Piemonte n. 29 agosto 2000 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" (in formato pdf), istituisce per l'appunto un Fondo destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.


GENITORI E FIGLI DISABILI

La legge n. 176, 27 maggio 1991 (in formato pdf), garantisce la piena e intera esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre del 1989.

La Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf), all'art. n. 33 si occupa di "Permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestano assistenza".
Il comma n. 1 stabilisce che la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo d'astensione facoltativa dal lavoro, questo purchè il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Lo stato di gravità dell'handicap è valutato secondo quanto previsto agli Art. n. 3 e n. 4 della legge n.104
Il comma n. 2 concede la possibilità ai genitori di bambino disabile di usufruire, in alternativa all'estensione facoltativa, di due ore giornaliere di permesso.


TRASPORTI

Gli articoli n.26, n.27 e n.28 della Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf), si occupano di: "Mobilità e trasporti collettivi ", "Trasporti individuali" e "Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate".

Nella Legge 30 Marzo, 1971 n.118 (in formato pdf):


SPORT

L'attività fisica è estremamente importante per l'integrazione sociale, la vita di relazione, il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute. La Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf), per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, comprende articoli e comma che riguardano lo svolgimento di attività sportiva.

Il Decreto Ministeriale n. 64, 4 marzo 1993 (in formato pdf), riguarda la "Determinazione dei protocolli per la concessione alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate".
L'art. n. 1 decreta che i soggetti portatori di handicap che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi al controllo periodico di idoneità specifica allo sport che svolgono e che intendono svolgere. Nei successivi 8 articoli si specifica chi deve accertare l'idoneità alle attività sportive agonistiche, i certificati di idoneità che verranno rilasciati, la loro durata, e altri tematiche di interesse relativo.

La legge n. 162, 21 maggio 1998 (in formato pdf), concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, apporta delle modifiche alla legge n. 104 del 1992.

Con la legge n.189 15 luglio 2003 (in formato pdf) "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili", viene istituito il Comitato Italiano Paralimpico, un ente che non prepara solo le squadre agonistiche impegnate a partecipare ai Campionati e alle manifestazioni del calendario internazionale sanzionato dall'International Paralympic Commettee.
Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004, viene infatti riconosciuta la valenza sociale dell'organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni "promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia d'età e di popolazione". Questo affinchè ciascun disabile abbia la possibilità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica, nonchè di educazione dell'individuo disabile e non.


ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO

L'accertamento dell'handicap è trattato dalla Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf):

Nel caso venga riconosciuta la condizione di handicap grave si potrà usufruire di: detrazioni fiscali (dichiarazione dei redditi), permessi lavorativi retribuiti, sostegno all'inserimento scolastico, fornitura di mezzi che possano aiutare nello svolgimento delle attività quotidiane (computer, videocitofono, fax e altri strumenti tecnologici), contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, contributi per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati e l' esenzione dal pagamento del bollo auto.

Per il riconoscimento dell'invalidità civile la legge n. 118, 30 marzo 1971 dice che per ottenerlo bisogna presentare domanda presso l'ufficio invalidi della azienda locale sanitaria di residenza( ASL ), redatti su appositi moduli. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda la persona viene convocata e visitata da una Commissione Medica presso la ASL di appartenenza, che rilascia la certificazione attestante la patologia e il grado d' invalidità riconosciuto. Tale riconoscimento permette ad esempio l'erogazione di un assegno di accompagnamento, assegno d'invalidità o pensione di inabilità, l'indennità di frequenza scolastica per i minori, corsi di formazione, l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro, l'erogazione di presidi sanitari ( protesi, ossigeno...) punteggio per l'assegnazione di case popolari.


SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE e INTERVENTI A FAVORE

Nella Legge Quadro 5 Febbraio, 1992 n.104 (in formato pdf):


CURA, RIABILITAZIONE e SOGGIORNO ALL'ESTERO PER CURE

Per assicurare che la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzino grazie a prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, coinvolgendo sia la famiglia che la comunità: l'art. n.7 della legge n. 104/1992 (in formato pdf), assicura gli interventi ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi, la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Inoltre le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi e gli ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.