Decreto Legislativo n.124 del 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere della commissione Igiene e sanita' del Senato;
Acquisito il parere della commissione Affari sociali della Camera;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la
conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali
e per la solidarieta' sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e criteri generali
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e
l'accesso ai servizi alla totalita' dei propri assistiti, senza distinzioni
individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario
nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione e' subordinata al
pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa,
finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse.
La partecipazione e' strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei
diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.
2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalita' di
applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonche' i
criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia.
3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della spesa
associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, e'
riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione
a:
a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo
4;
b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente alle
prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5.
4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di
provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base,
nonche' di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il
trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle
specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al
costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della
fruizione:
a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati
di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano
sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o
autorizzati con atti formali della regione;
b) le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica
finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o
disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonche' quelle
finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
c) le
prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
d) i
trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi
inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, e le
prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato,
preventivamente erogate dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1,
comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni
erogate a fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzate a:
a) la
tutela della maternita', limitatamente alle prestazioni definite dal decreto del
Ministro della sanita' del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
b) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV,
limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti
appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o
incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c) la promozione delle
donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse
all'attivita' di donazione;
d) la tutela dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e) i vaccini per
le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' quelli previsti da programmi approvati con atti
formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia.
Art. 2.
Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo
1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed
uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalita' dei propri
assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti
prestazioni:
a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
b) prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale;
c) prestazioni erogate in regime di
ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e quindi con
l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato
1 (all'interno del sito www.camera.it);
d) prestazioni di assistenza termale;
e) prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale,
semi-residenziale e residenziale.
2. E' confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanita' di cui
all'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ridefinite
le modalita' di erogazione e di distribuzione dei prodotti al fine di contenere
la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. E' confermato l'attuale regime di erogazione dei prodotti dietetici ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' del 1° luglio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982. Il Ministro della sanita'
provvede all'aggiornamento del suddetto decreto, prevedendo la gratuita' dei
prodotti relativi all'allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e
ridefinendo le modalita' di erogazione e di distribuzione dei prodotti
dietetici, al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale.
4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, possono
includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al costo quelle
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero,
effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le
quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza. Tale ampliamento e'
volto a favorire la redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli
assistiti non esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di
erogazione delle prestazioni.
Art. 3.
Modalita' di partecipazione al costo delle
prestazioni
1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti non
esenti per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a
decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione
correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo
4, e comunque a partire dal 1° gennaio 2000.
2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta una partecipazione
al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e
pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di piu' confezioni. Per i
farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera
b), e' dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al
pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla
partecipazione ai sensi del successivo articolo 4. I farmaci collocati nella
classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico
dell'assistito. E' abrogato l'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale e'
dovuta una partecipazione al costo pari all'85% della corrispondente tariffa
determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un
importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e
successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione
parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al
costo pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di
spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore
del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo
di trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a livello
regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del
Ministro della sanita' del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei
limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8,
e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli
assistiti, nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo
dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate di erogazione
di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di determinate condizioni
cliniche, identificati sulla base dei percorsi, consentendo la prescrivibilita'
in un'unica ricetta di prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e
prevedendo la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa
per ricetta.
4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti
diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli individuati nell'allegato 1, e'
dovuta una partecipazione forfetaria pari a 150.000 lire; per gli assistiti che
hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale
partecipazione e' pari a 75.000 lire.
5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una partecipazione al
costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire
per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e'
pari a 100.000 lire.
6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera erogate
in regime semi-residenziale e residenziale, e' dovuta una partecipazione
forfetaria, differenziata in base al costo delle diverse modalita' di
erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di 80.000 lire a
settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 40.000 lire. La
partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per
le prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera semi-residenziale e
residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in
favore di soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione
e' dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni
di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera erogate in regime domiciliare e
ambulatoriale e' dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni
fino ad un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti che
hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale
limite massimo di spesa e' pari a 10.000 lire. La partecipazione non puo'
comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore massimo della
partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore a 100.000 lire e,
per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, a lire 60.000.
7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da
ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e
per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni
possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni
erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli
assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire.
8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti, per le
prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire
per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o per
difetto, alle 500 lire.
9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo delle
prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti comunque al pagamento di
una quota fissa per ricetta pari a 3.000 lire per la prescrizione di una
confezione di farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni di piu' confezioni di
farmaci. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5,
il limite massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai
farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate negli stessi
regolamenti. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni
di cui ai precedenti commi, la quota fissa per ricetta dovuta dagli assistiti
totalmente esenti e' pari a 6.000 lire.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle
aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni
dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che puo'
intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4
e l'erogazione della stessa. Di tale termine e' data comunicazione all'assistito
al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonche' idonea
pubblicita' a cura delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei criteri e delle
modalita' di cui al comma 10, il Ministro della sanita' vi provvede, previa
diffida, tenendo conto dell'interesse degli utenti, della realta' organizzativa
delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media
dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni
dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro
cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei poteri regionali di cui
al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi programmi,
il rispetto della tempestivita' dell'erogazione delle predette prestazioni, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare
all'assistito la effettiva possibilita' di vedersi garantita l'erogazione delle
prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di
razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi ad aumentare i tempi di
effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la
capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso
all'attivita' libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione
legate al risultato, anche ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti
accordi nazionali di lavoro, nonche' a garantire l'effettiva
corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati;
b) prevedere,
anche sulla scorta dei risultati dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui
all'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da
adottarsi nei confronti del direttore generale dell'azienda unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei
termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma
10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso
all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita' libero-professionale
intramuraria alle risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con
conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello
Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come
definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12,
qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine
fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito puo'
chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita'
sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui
ambito e' richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma
versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo
costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito
sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unita' sanitaria locale di
appartenenza e l'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la
prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione.
Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle
prestazioni in regime di attivita' libero-professionale intramuraria si fa
fronte con le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente
esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.
14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul rispetto delle
disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di quelle del comma 13, anche
al fine dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilita' contabile
nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della
prestazione nei confronti dell'assistito.
15. L'utente che non si presenti ovvero non preannunci l'impossibilita' di
fruire della prestazione prenotata e' tenuto, ove non esente, al pagamento della
quota di partecipazione al costo della prestazione.
Art. 4.
Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione
alla situazione economica del nucleo familiare
1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della
esenzione parziale o totale e' effettuata con riferimento al nucleo familiare
composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e
da quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al fine di favorire l'autonomia
dell'anziano convivente, i soggetti di eta' superiore ai 65 anni conviventi
possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere
l'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni
con riferimento alla propria situazione economica; in tal caso l'anziano non e'
incluso nel nucleo familiare come definito nel presente comma. L'anziano non
puo' comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non
legalmente ed effettivamente separato.
2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla combinazione dei
redditi complessivi dei membri del nucleo familiare e dei valori dei patrimoni
mobiliari ed immobiliari, corretti con il coefficiente di cui all'allegato
2 (all'interno del sito www.camera.it). Dal calcolo del patrimonio immobiliare e' esclusa la casa di abitazione.
Per ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o di eta'
compresa tra sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della
situazione economica e' detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre
settantacinque anni e' detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.
L'allegato 2 specifica le modalita' di calcolo del reddito e del patrimonio.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai fini
dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, e' calcolato come
rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza
riportata all'allegato 2.
4. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui
all'articolo 2 e' garantita qualora l'indicatore della situazione economica
equivalente sia inferiore a 18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di un
solo componente il suddetto valore e' elevato di 5 milioni di lire.
5. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo delle
prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, e' riconosciuto qualora l'indicatore
della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le regioni possono incrementare, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i valori soglia della
situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine del 20%.
7. Il
diritto all'esenzione, totale o parziale, e' riconosciuto dalle aziende unita'
sanitarie locali di residenza, che rilasciano per ciascun componente il nucleo
familiare un documento individuale attestante il diritto stesso. A tale fine
l'assistito deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere conoscenza che, nel caso
di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti i controlli previsti
dalla normativa vigente diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni
fornite ed effettuati presso le banche o altri intermediari finanziari,
specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della sanita' definisce
i contenuti del modello uniforme relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle
altre dichiarazioni di cui al presente comma.
8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o totale, in
sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali
modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare
che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto al diritto
all'esenzione. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi,
anche campionari, di accertamento della permanenza delle condizioni che danno
diritto all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione del
nucleo familiare o della situazione economica, e' possibile richiedere un
aggiornamento del calcolo della situazione economica ai fini del riconoscimento
del diritto all'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo
delle prestazioni. Le regioni individuano gli organismi incaricati di valutare i
singoli casi di composizione del nucleo familiare o di situazione economica,
nonche' le relative modifiche, di particolare complessita'.
9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31 dicembre
1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla partecipazione al costo
in relazione al reddito definiti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
Art. 5.
Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari
condizioni di malattia
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,
rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza
sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica, del
grado di invalidita', nonche' della onerosita' della quota di partecipazione
derivante dal costo del relativo trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria
correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le
quali e' riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto:
a) della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza; b) della loro
appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e
dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; c) della
definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano
altresi' le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento
della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui e'
necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli
stessi regolamenti.
3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
sanitaria correlate a ciascuna malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di
erogazione.
4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento
delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di
quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b), per la
diagnosi delle malattie rare. Sono altresi' esclusi dall'esenzione i farmaci
collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresi'
individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da
patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilita' dei farmaci orfani
ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la
procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche,
nonche' dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle
percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, il
Ministro della sanita' provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1,
lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le
correlate prestazioni per le quali e' riconosciuto il diritto all'esenzione
dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli
assistiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della
sanita' del 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7
febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata
l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata
dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con
indennita' di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidita' dei
soggetti ultrasessantacinquenni e' determinata in base alla presenza di
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
eta'.
Art. 6.
Procedure e tempi
1. Con uno o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
modalita' di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo
familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta, nonche' le misure per
semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di
partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento dei
controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati personali
comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con particolare
riferimento alle modalita' di utilizzazione dei dati, ai soggetti che possono
accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31 dicembre
1996, n. 676, nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in
attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni nelle quali avviare,
a partire dal 1° novembre 1998, la sperimentazione del nuovo sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia
alle procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei
risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni integrative
e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30
giugno 1999, le regioni disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento,
da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e
5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 4;
b) le
procedure per il rilascio, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del
documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura
ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di
utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui la lettera i) del comma 50
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) le modalita' con le
quali effettuare i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad
appositi uffici consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali o di altri
enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicita' della
situazione familiare dichiarata, nonche' confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del
Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero
stesso;
d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da
parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche mediante l'avvio
di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi incluso l'utilizzo a tal fine
della citata carta sanitaria elettronica;
e) le modalita' di controllo sul
comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione
delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla
relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unita' sanitaria
locale;
f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi
regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di assicurare la
perdurante efficacia del sistema dei controlli.
4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel rispetto
delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676.
Art. 7.
Entrate da partecipazione al costo delle
prestazioni
1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione al costo
delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio sanitario nazionale ai
sensi del presente decreto concorre alle disponibilita' finanziarie complessive
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a
tal fine annualmente predeterminata in base: a) alla normativa nazionale in
materia di partecipazione e di relative esenzioni; b) al numero di assistiti
esentati dalla partecipazione in relazione sia alla situazione economica del
nucleo familiare, sia a particolari condizioni di malattia; c) al ricorso alle
prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine,
le aziende sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi
all'ammontare della partecipazione al costo e al numero di assistiti esenti per
tipologia di esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla regione e al Ministero
della sanita'. Le regioni validano i dati e comunicano alle aziende sanitarie le
eventuali rettifiche da operare entro il mese successivo alla trasmissione;
soltanto dopo tale periodo il Ministero della sanita' provvede a utilizzare i
dati.
2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all'articolo 4, comma 6,
con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni onere finanziario a
carico dello Stato.
Art. 8.
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla
spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate dal
presente decreto. E' abrogato, altresi', l'articolo 2, comma 2, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5,
commi 1 e 6, cessano di avere efficacia, rispettivamente, le disposizioni di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanita' del 1° febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e
successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dello
stesso decreto.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a statuto
speciale provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle
proprie competenze, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per il 2000
disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui all'articolo 4, commi 4 e
5, con riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del nuovo sistema
di partecipazione al costo delle prestazioni e del regime delle esenzioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1998.
Allegato 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA, EROGATE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO, ESCLUSE NEL SISTEMA DI
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI. (www.camera.it)
Allegato 2
(previsto dall'art. 4)
MODALITA' DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E SCALA DI
EQUIVALENZA. (www.camera.it)



